L’esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario, definito come alla lettera j) dell’articolo 1, comma 1, o per esso ad un terzo, avente i requisiti definiti alla lettera o) dell’articolo 1, comma 1.D.P.R. 412/93.

D.P.R. 412/93 Lettera j) per “proprietario dell’impianto termico”, chi è proprietario, in tutto o in parte, dell’impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli Amministratori;

D.P.R. 412/93 Lettera o) per “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”, la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

D.P.R. 412/93 art.11 commma 2. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell’occupante, a qualsiasi titolo, dell’unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell’occupazione, alla figura del proprietario, nell’onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connesse responsabilità limitatamente all’esercizio, alla manutenzione dell’impianto termico ed alle verifiche periodiche di cui al comma 12.

Nel caso di impianti termici centralizzati di tipo condominiale l’ amministratore del condominio subentra alla figura del responsabile dell’impianto, per la durata della nomina.

Il responsabile deve provvedere alla corretta manutenzione dell’impianto termico e alla sicurezza dello stesso.

Deve inoltre rispettare il periodo annuale e l’orario di riscaldamento, nonchè mantenere la temperatura degli ambienti riscaldati entro i limiti previsti dalla legge.

Il responsabile dell’impianto può delegare la propria responsabilità ad una persona, avente requisiti di Legge (iscrizione alla Camera di Commercio e operante ai sensi della L.46/90), che assume la nomina di Terzo Responsabile.

Per gli impianti con potenza nominale superiore a 350 kW, il terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

iscritto agli albi nazionali di categoria o iscritto ad elenchi equivalenti dell’Unione Europea, oppure mediante certificazione UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 4 del DPR 34/2000.
lo stesso requisito, ossia la sola certificazione di qualità ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000, è richiesto per la ditta che intende partecipare alla gara di appalto per assumere l’incarico di terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione di un impianto termico di un edificio pubblico, purché con potenza termica nominale al focolare superiore a 350 KW e per un importo dei lavori non superiore a 150000 euro.

Diversamente, la ditta che, in una gara di appalto, intende proporsi come terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione di un impianto termico di un edificio pubblico, con potenza termica nominale al focolare superiore a 350 KW ma per un importo dei lavori superiore a 150000 euro, deve essere certificata da una SOA. L’impresa, pertanto, si deve qualificare in uno degli 8 livelli di importo dei lavori previsti dall’art. 3 comma 4 del DPR 25 gennaio 2000, n° 34, nella categoria di opere generali OG11: impianti tecnologici oppure nella categoria di opere speciali OS28: Impianti termici e di condizionamento.

PATENTINO PER IMPIANTI TERMICI

L’art. 287 del Codice ambientale (DLgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”) ha introdotto importanti novità in materia di conduzione degli impianti termici prevedendo l’obbligo del patentino per tutti gli impianti termici civili di potenza termica superiore a 200.000 Kcal/h  (232 kW) prescindendo dal tipo di combustibile utilizzato. In questo modo l’obbligo del patentino, finora previsto solo per gli impianti termici alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi ai sensi della Legge 615/1966, viene esteso anche a quelli alimentati con combustibile gassoso.

Successivamente, tuttavia, con sentenza n. 250 del 24.07.2009, la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale
dell’articolo 287 del D.Lgs n. 152/2006 affermando che la formazione professionale relativa al conseguimento del patentino per i conduttori di
impianti termici, è materia di esclusiva competenza regionale.

L’art. 287 del DLgs 152/06 richiede infatti che il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW debba essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dall’Ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell’esame finale.

Gli impianti termici con potenzialità termica superiore a 200000 Kcal/h sono quindi classificati in due categorie:

Impianti di 1^ categoria per il cui mantenimento in funzione occorre anche il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12/05/1927 n. 824;

Impianti di 2^ categoria per il cui mantenimento in funzione non occorre il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore.